L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie dal lavoro di cui all’art. 15 d. lgs. 22/2015.
Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche e come farne richiesta.
Cos’è l’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL
L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL è un’indennità rivolta a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), collaboratori a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti alla Gestione separata.
Affinché a tali soggetti possa essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione, è necessario che i destinatari abbiano involontariamente perduto la propria occupazione e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.
È inoltre necessario che siano in stato di disoccupazione e che abbiano almeno un mese di contribuzione nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e l’evento di cessazione.
Sono invece esclusi dal recinto dei potenziali beneficiari dell’indennità di disoccupazione i titolari di partita IVA, gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, oltre ai pensionati.
Quanto dura l’indennità di disoccupazione co.co.co.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL decorre
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma entro i termini di legge.
L’indennità è corrisposta ogni mese per un numero di mesi che è pari alla metà dei mesi contribuzione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro fino alla data della cessazione del rapporto di collaborazione.
In ogni caso, per legge la durata massima dell’indennità non può superare i 12 mesi. La fruizione dell’indennità è poi condizionata dalla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del beneficiario.
A quanto ammonta l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
L’importo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL ammonta al 75% del reddito medio mensile. In ogni caso, l’indennità non può superare una misura massima che per il 2025 è stata stabilita in 1.562,82 euro. A partire dal sesto mese di fruizione, l’indennità di disoccupazione viene decurtata del 3% ogni mese, fino alla scadenza del periodo di godimento.
Come richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
I soggetti che ritengono di possedere i requisiti per richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farne richiesta presentando in modalità telematica una specifica istanza all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il superamento di tale soglia determina la decadenza dal diritto.
La procedura telematica per farne richiesta è disponibile sul sito internet dell’INPS, ma è naturalmente possibile ricorrere anche ai nostri servizi, contattandoci qui.
In quali casi il beneficiario perde il diritto dall’indennità
A proposito di perdita del diritto di indennità di disoccupazione, la decadenza è prevista anche nell’ipotesi di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.