Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.
Come vedremo, nella maggior parte dei casi l’adesione al regime forfetario in luogo di quello ordinario può risultare vantaggioso per il lavoratore. Ma chi può accedervi? E con quali caratteristiche?
Chi può beneficiare del regime forfetario
Prima di tutto, precisiamo che possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno rispettato contemporaneamente i seguenti due requisiti:
- Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro
- Spese per importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Tuttavia, non è sufficiente il rispetto di questi due soli requisiti – per quanto necessari – per potersi qualificare positivamente dinanzi al regime forfetario.
La legge riconosce infatti una serie di cause di esclusione che impediscono alla persona l’accesso al regime forfetario se:
- si avvale di un regime speciale ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- risiede in uno Stato che non è membro dell’Unione Europea né aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, se non produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- effettua in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercita attività di impresa, arti o professioni partecipando contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- esercita attività in modo prevalente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (e sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro).
L’agevolazione del regime forfetario
L’agevolazione del regime forfetario è spesso in grado di rendere questo modello di fiscalità più conveniente rispetto a quello previsto dal regime ordinario. Ma per quali motivi?
Prima di tutto, le imposte si pagano su una base imponibile che è calcolata prendendo come riferimento i ricavi conseguiti o i compensi percepiti, moltiplicati per un coefficiente di redditività che cambia a seconda dell’attività esercitata. L’elenco completo è disponibile nell’allegato 2 della legge n. 145/2018.
Dal reddito così determinato si devono poi dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Quindi, al reddito imponibile si applica un’unica imposta nella misura del 15%, che sostituisce le imposte ordinarie (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).
I benefici sono però ancora più rilevanti nel caso in cui si avvii una nuova attività. Paga infatti un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività il contribuente che:
- non ha esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare;
- deve intraprendere un’attività che non costituisce mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- se prosegue un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, genera un importo dei ricavi e dei compensi nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non superiore al limite che permette l’accesso al regime forfetario.
Le semplificazioni del regime forfetario
Oltre ai benefici fiscali che abbiamo sopra brevemente riassunto, l’adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e delle imposte dirette.
Per quanto riguarda le semplificazioni Iva, i contribuenti che applicano il regime forfetario:
- non addebitano l’Iva in fattura (ma non possono detrarre quella sugli acquisti)
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento
- non devono presentare la dichiarazione Iva annuale
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.
Piuttosto significative sono anche le agevolazioni in termini di semplificazioni sulle imposte sui redditi. I contribuenti in regime forfetario:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini tributari
- sono esclusi dall’applicazione degli indici di settore
- non devono operare ritenute alla fonte (tranne per quelle sui redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati)
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in rapporto ai ricavi o ai compensi percepiti.
Come accedere al regime forfetario
Il regime forfetario è inteso dal legislatore come un regime naturale. I contribuenti che svolgono un’attività di impresa, arte o professione, non devono dunque fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Nel caso in cui invece i contribuenti inizino una nuova attività e presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime forfetario, costoro hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Il regime forfetario è sempre il più conveniente?
Fin qui, tutte le agevolazioni previste dal regime forfetario. Ma il regime agevolato è sempre il più conveniente per ogni contribuente che può accedervi?
In realtà, non è sempre così. Si tenga infatti conto che:
- non è possibile dedurre i costi effettivamente sostenuti, ma si applica un coefficiente di redditività che è predeterminato in base al proprio tipo di attività. Pertanto, se il contribuente ha spese elevate, potrebbe avere un carico fiscale minore nel regime ordinario;
- non si può recuperare l’Iva sugli acquisti, che diventa dunque un costo effettivo;
- non è possibile avere rapporti professionali prevalenti con ex datori di lavoro, limitando così alcune opportunità di business;
- si deve rimanere sotto un tetto massimo di 85.000 euro, che costituisce un limite rigido per chi vuole espandere la propria attività.
Per questi e altri motivi, è sempre consigliabile effettuare un’attenta valutazione della propria specifica situazione prima di optare per il regime forfetario. La convenienza di questo regime fiscale dipende infatti da molteplici fattori, che meritano di essere valutati con la giusta attenzione.
Ricordiamo che il nostro sindacato è a disposizione di tutti i lavoratori autonomi che desiderano approfondire le opportunità offerte dal regime forfetario e valutarne l’effettiva convenienza nel proprio caso specifico.
I nostri consulenti fiscali possono aiutare a confrontare i vantaggi e gli svantaggi dei diversi regimi fiscali, tenendo conto delle vostre particolari esigenze e obiettivi professionali. Per saperne di più è possibile contattarci qui.